La tutela nel diritto del lavoro: la forma contrattuale per evitare il rapporto fraudolento
Dobbiamo individuare le fattispecie di lavoro autonomo, lavoro subordinato e parasubordinato: sono infatti oggetto importante all’interno del diritto del lavoro, e sono le tipologie dove rientrano la maggior parte delle prestazioni professionali. La disciplina tipica di tutela, quella inderogabile, è concentrata sul rapporto di lavoro subordinato, e la maggior parte delle tutele sono concentrate e concepite sulla figura del lavoratore subordinato. È chiaro però che le tutele sono uno strumento per evitare sfruttamenti, ma rappresentano anche un costo per l’impresa. La logica del legislatore è una logica chiara e in astratto condivisibile: nei rapporti che hanno oggetto di subordinazione, ovvero della dipendenza nei confronti del datore di lavoro, è necessaria una tutela intensa. Questa tutela tuttavia scema e diminusice man mano che la prestazione è resa in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e con forme di indipendenza organizzativa e funzionale del prestatore rispetto all’impresa committente, questo sul presupposto che chi si mette al servizio di un’altra persona accettando di essere etero-determinato o eterno diretto, è un soggetto che maggiormente è dotato di tutele rispetto a un altro che gestisce in maniera autonoma le forme ed i tempi del proprio lavoro.
I punti vendita di catene di abbigliamento che utilizzarono per regolare rapporto del preposto al punto vendita il contratto di associazione in partecipazione, in cui si ha la partecipazione dei rischi e si viene pagati in funzione dell’incasso o dei ricavi generati nel punto vendita. Di recente, con la legge 92 del 2012 viene cambiato il fenomeno è stato disciplinato con un intervento. Quando viene utilizzata una forma contrattuale non conforme al tipo di lavoro si ha un rapporto fraudolento.