Gli Strumenti Finanziari Dematerializzati e la gestione centralizzata

Gli Strumenti Finanziari, specie se Titoli di Massa sono Fungibili, ne deriva la convenienza, soprattutto per contenimento dei costi e dei rischi, di una loro Gestione Accentrata.

L’attività di gestione accentrata di Strumenti Finanziari ha carattere d’Impresa ed è esercitata nella forma di SpA, anche senza fine di lucro, che hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di Strumenti Finanziari.

Il Ministro dell’Economia, sentite la Consob e la banca centrale determina con regolamento le Risorse Finanziarie e i requisiti di organizzazione della società e le attività connesse seguendo i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono tali funzioni.

La Consob, d’intesa con la banca centrale, stabilisce con regolamento:

  • Le categorie di soggetti e di Strumenti Finanziari ammessi alla gestione accentrata;

  • I modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni;

  • Le forme e le modalità che devono essere osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti relativi alla gestione accentrata;

  • Le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l’ordinata prestazione del servizio.

La vigilanza sulle Società di Gestione Accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli Investitori e della BC, avendo a riguarda la stabilità e il contenimento del rischio.

L’emittente o gli Intermediari Finanziari che custodiscono in deposito gli Strumenti Finanziari possono subdepositarli presso la Società di Gestione Accentrata; il Depositante conserva la facoltà di esercitare i Diritti inerenti agli Strumenti Finanziari immessi nel sistema, legittimato dalla presentazione dei certificati attestanti la sua Partecipazione.

Il trasferimento della quota ideale avviene tramite scritturazione contabile, attraverso un operazione di giro, mediante la quale il destinatario dell’Atto si sostituisce al Disponente nelle scritture della Società di Gestione; alla cessazione del rapporto, il depositante riceve un quantitativo di Strumenti Finanziari corrispondente a quelli in origine depositati.

Con il passare degli anni la circolazione della ricchezza ha subito il processo della Dematerializzazione degli Strumenti Finanziari, vale a dire l’eliminazione del supporto cartolare che costituiva la premessa materiale per una disciplina di trasferimento del Credito centrata su una situazione possessoria.

Gli Strumenti Finanziari Dematerializzati regolano la legittimazione al trasferimento e all’esercizio dei diritti di circolazione ponendo come base le Registrazioni Contabili eseguite dall’intermediario.

La Dematerializzazione può essere:

  • Obbligatoria per Legge, com’è per i Titoli di Stato e gli Strumenti Finanziari Negoziati o destinati alla Negoziazione;

  • Obbligatoria per Regolamento, quando in accordo con la banca centrale ricorrano particolari indici di diffusione dello strumento di Mercato;

  • Volontaria o Facoltativa quando l’applicazione della disciplina deriva da scelta dell’emittente, attirato dalle maggiori possibilità di circolabilità per gli strumenti che va ad offrire sul Mercato.

La disciplina degli Strumenti Finanziari Dematerializzati si scandisce in:

  • Per ciascuna emissione di Strumenti Finanziari va scelta una Società di Gestione Accentrata che successivamente apre un Conto che dovrà contenere tutte quelle informazioni idonee a consentire la individuazione esatta dell’emittente, dello Strumento Finanziario;

  • Il trasferimento degli Strumenti Finanziari Dematerializzati si realizza solo tramite Intermediari autorizzati o altri soggetti indicati nel Regolamento Consob, sempre tramite registrazione contabile.

  • Anche ai fini dell’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari dematerializzati funge da filtro l’intermediario, che dovrà rilasciare un certificato indicativo del legittimato, della specie e numero degli Strumenti Finanziari interessati;

  • La registrazione da parte della Società di Gestione, quando il movimento avviene tra Intermediari diversi o clienti dello stesso Intermediario, puntualizza il trasferimento degli Strumenti Finanziari, infatti:

    • Effettuata la Registrazione, il titolare del conto ha la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei Diritti relativi agli Strumenti Finanziari in esso registrati;

    • Colui il quale ha ottenuto la registrazione a suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte dei loro precedenti titolari; gli eventuali conflitti fra acquirenti dello stesso Titolo questo si risolve con la regola della priorità di registrazione;

    • All’esercizio dei Diritti inerenti gli Strumenti Finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l’emittente può opporre le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

  • I vincoli sugli Strumenti Finanziari si costituiscono con registrazioni su apposito conto tenuto dall’Intermediario; tali registrazioni sono poi comunicate all’Emittente;

  • La Società di Gestione provvede giornalmente alla quadratura dei conti, per verificare la coincidenza dei saldi.

Sempre giornalmente la Società di Gestione invia all’Intermediario l’evidenza dei movimenti effettuati per le verifiche di competenza.